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LEGGE REGIONALE N. 20 DEL
4-05-2001
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Indice:
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IL CONSIGLIO
REGIONALE |
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ARTICOLO 1
La lett. b), comma 1 dell’art. 3 della L.R. 21 marzo 1994, n. 18 “Sostegno alla costruzione e manutenzione di impianti sportivi ed alle attività fisico - motorie” è così sostituita: b) in conto capitale fino all’80% e per un massimo di 100 milioni per interventi intesi a ripristinare l’agibilità ed il funzionamento di impianti sportivi di proprietà pubblica o ad abbattere le barriere architettoniche.
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